Se sei stato vittima di un caso di malasanità che ha danneggiato anche la tua attività lavorativa, in questo articolo potrai capire se e come ottenere il giusto risarcimento.
Cominciamo con la definizione. La capacità lavorativa specifica può essere definita come la capacità di un soggetto di svolgere una specifica attività lavorativa (quella di fatto esercitata al momento della lesione oppure quella che si era in procinto di svolgere) produttiva di reddito.
Dal momento che si riferisce all’ambito reddituale, il danno alla capacità lavorativa specifica va collocata tra i danni risarcibili di tipo patrimoniale, in particolare nel cosiddetto danno da “lucro cessante”, consistendo, infatti, essa in un mancato guadagno (leggi questo articolo introduttivo al tema dei danni risarcibili per una panoramica di base).
Si può parlare di danno alla capacità lavorativa specifica quando le lesioni fisiche subite dal soggetto vittima di un caso di malasanità hanno reso o renderanno impossibile allo stesso di:
- proseguire, in tutto o in parte, l’attività lavorativa che egli svolgeva prima delle lesioni subite;
- consentirgli di iniziare un’attività lavorativa già programmata.
La capacità lavorativa specifica può essere danneggiata in modo:
- temporaneo: cioè fino a quando le lesioni fisiche non si sono stabilizzate ed il soggetto può tornare a svolgere la propria attività lavorativa (in questo caso si potrebbe avere una riduzione/contrazione del reddito nel periodo intercorrente tra l’insorgere delle lesioni fisiche e la guarigione);
- permanente: in questo caso le lesioni fisiche riportate dalla vittima sono tali che la capacità, attuale e futura, di produrre reddito viene definitivamente compromessa (in tale ipotesi la compromissione potrà essere totale, cioè una perdita completa della capacità lavorativa, oppure parziale, una perdita parziale della capacità lavorativa).
Il concetto di capacità lavorativa è un concetto di natura medico-legale, sarà, quindi, il Consulente Tecnico (di parte o del Tribunale) a:
- accertare se le lesioni fisiche subite dal soggetto possono in concreto incidere sulla sua capacità lavorativa e
- quantificare la percentuale di tale incapacità.
L’indagine volta a valutare la sussistenza di un danno alla capacità lavorativa passa attraverso la messa in relazione dei risultati di due fasi:
1. verifica e descrizione delle menomazioni permanenti conseguenti alle lesioni fisiche subite (es. tipologia della lesione, entità, parte del corpo interessata dalla lesione);
2. descrizione delle caratteristiche dell’attività lavorativa che il soggetto svolgeva in concreto o che era in procinto di svolgere.
Ok, chiarito in cosa consiste la capacità lavorativa specifica e come viene accertata e quantificata la sua lesione, dobbiamo ora considerare se e in quali casi tale lesione possa comportare anche una effettiva lesione della capacità di guadagno.
Ho intitolato questo articolo… “danno alla capacità lavorativa e (eventuale) riduzione della capacità di guadagno” … non a caso.
Capacità lavorativa e capacità di guadagno sono concetti connessi ma distinti.
Se la capacità lavorativa consiste nell’astratta capacità del soggetto a svolgere un’attività lavorativa, la capacità di guadagno si riferisce alla concreta capacità del soggetto di produrre reddito mediante un’attività lavorativa.
La sussistenza di una lesione della capacità lavorativa specifica costituisce sempre il necessario presupposto della lesione della capacità di guadagno. Tuttavia, l‘accertamento della lesione della capacità lavorativa specifica non comporta automaticamente il risarcimento della riduzione della capacità di guadagno.
La lesione alla capacità di guadagno deve sempre essere dimostrata in modo che il Giudice possa disporre il risarcimento dei danni. Può darsi, infatti, il caso che nonostante vi sia stata una lesione della capacità lavorativa, la capacità del soggetto di produrre reddito non sia stata alterata. In questo caso non si avrà diritto ad alcun risarcimento.
II concetto di capacità di guadagno è un concetto giuridico e sarà il Giudice ad accertare se tale lesione ricorre nel caso concreto, se cioè concretamente vi è stata o vi sarà in futuro una riduzione o perdita della possibilità di produrre reddito conseguente all’incapacità lavorativa.
Il soggetto danneggiato per ottenere tale risarcimento dovrà sempre fornire prove concrete e adeguate ai sensi degli artt. 1223 e 2697 codice civile (Cass. Civ., n° 2758/2015; n° 25211/2014; n° 15238/2014; n° 6341/2014; n° 3290/2013; n° 2644/2013; n° 18866/2008).
Il ricorso alle presunzioni, infatti, copre solamente il profilo del cosiddetto an debeatur e cioè l‘accertamento sull’esistenza del danno, mentre ai fini del cosiddetto quantum debeatur, cioè della effettiva quantificazione e liquidazione del danno, è necessario sempre fornire la prova, essendo escluso che il Giudice possa ricorrere ad una valutazione di tipo equitativo ai sensi dell’art. 1226 codice civile (Cass. Civ., n° 11361/2014).
[NB: piccolo suggerimento pratico per far rientrare dalla finestra ciò che è uscito dalla porta: è interessante notare che laddove il soggetto danneggiato non riuscisse a dimostrare un effettivo danno patrimoniale derivante dalla lesione della capacità lavorativa specifica, sarà sempre possibile richiedere il diverso risarcimento del danno non patrimoniale denominato “lesione della cenestesi lavorativa” (consistente nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell’attività lavorativa che, pur non incidenti sul reddito della persona offesa, comportino un maggior sforzo per compiere le stesse attività svolte prima del sinistro o quelle prevedibili per il futuro) che pure trova un aggancio nella compromessa capacità lavorativa!]
Un‘ultima questione merita di essere presa in esame e cioè il risarcimento della lesione della capacità di lavoro specifica temporanea del lavoratore dipendente.
Contrariamente a quanto accade al lavoratore autonomo, di norma il danno per la lesione della capacità di lavoro specifica temporanea non spetta al lavoratore dipendente per il fatto che egli già gode della tutela dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni oppure di quella dettata dall’art. 2110 codice civile.
Tuttavia vi sono casi in cui anche il lavoratore dipendente può ottenere il risarcimento di tale voce di danno:
- quando l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non copre il 100% del danno;
- quando l’assenza dal lavoro comporta la rinuncia ad utilità aggiuntive alla retribuzione base (es. gettoni di presenza, premi produttività, indennità per trasferte, retribuzioni per lavoro straordinario, tredicesima mensilità, compensi in natura, mance);
- quando a causa del lungo protrarsi delle lesioni (oltre il cosiddetto periodo di comporto) il lavoratore viene licenziato.
CONSIGLI PRATICI
Laddove il soggetto danneggiato abbia subito un danno alla capacità lavorativa specifica (accertata già prima dell’eventuale giudizio dal proprio consulente medico-legale di parte), per poter ottenere il risarcimento della lesione della capacità di guadagno (solo se effettiva) sarà di grande importanza osservare alcune accortezze nell’attività preparatoria e istruttoria:
- nella lettera di richiesta di risarcimento dei danni (e poi nell’eventuale citazione in giudizio) si dovrà chiaramente rappresentare e dimostrare l’attività lavorativa svolta dal danneggiato e le mansioni concretamente svolte o l’attività che si era in procinto di svolgere (diplomi, titolo di studio, contratto di lavoro, proposte di lavoro, business plan e attività strumentali finalizzate all’avvio di una futura attività lavorativa);
- si deve raccogliere e valutare tutta la documentazione (es. CUD, buste paga, fatture, libri contabili) attestante la situazione reddituale precedente e successiva alla lesione subita al fine di dimostrare l’effettiva contrazione temporanea oppure la riduzione o la perdita della capacità di guadagno. Il periodo di osservazione dovrebbe essere di almeno 6/12 mesi prima e dopo l’evento lesivo;
- nei casi più complessi potrebbe essere utile coinvolgere un consulente del lavoro per l’esame e la valutazione dei predetti documenti reddituali.
PS Per ogni eventuale chiarimento o per sottopormi il tuo caso non esitare a contattarmi. Alla prossima.
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