In questo articolo voglio parlarti della prescrizione del diritto al risarcimento dei danni in ambito di responsabilità sanitaria e medica. Prendo spunto dalle domande che mi sono state poste da alcuni lettori per chiarire quale è la tempistica entro cui è possibile avanzare una richiesta di risarcimento.
A tal fine, devo prima introdurti il concetto di prescrizione.
La prescrizione è un istituto giuridico che fa riferimento al trascorre del tempo.
In pratica vuol dire che, se il titolare di un diritto (es. quello al risarcimento del danno subito) non si attiva entro un certo tempo, determinato dalla legge, allora perde per sempre la possibilità di vedere il suo diritto tutelato. La legge, infatti, valorizza due circostanze:
- il disinteresse / l’inerzia del titolare del diritto;
- il fatto che, trascorso un determinato lasso di tempo, i rapporti giuridici non possono rimanere incerti.
Nell’ambito specifico della responsabilità sanitaria e medica, bisogna anche tenere a mente che la recente Legge “Balduzzi” (Legge n. 189/2012) ha introdotto alcuni cambiamenti i cui effetti si ripercuotono anche sui termini di durata della prescrizione.
Questi cambiamenti sono stati oggetto di diverse interpretazioni per il fatto che la legge è stata scritta piuttosto male.
E siccome mi piace essere prudente e non dare false aspettative alle persone, io preferisco aderire all’interpretazione più prudente che è stata data alle norme (quella fatta propria dal Tribunale di Milano), che ti dirò a breve.
Ecco, quindi, come si “calcola” la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni in ambito di responsabilità sanitaria e medica.
1. Prescrizione di 10 anni
Il rapporto che si instaura tra paziente e struttura ospedaliera (pubblica o privata) oppure tra paziente e medico privato è considerato di tipo contrattuale.
Perciò, in tali ambiti, ai sensi dell’art. 2946 codice civile, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno ha durata di 10 anni.
Sono sicuro che ti starai chiedendo: “ok, ho capito, se ho subito un danno all’interno di un ospedale oppure di una clinica oppure ancora di uno studio medico privato ho 10 anni di tempo per fare richiesta di risarcimento. Ma da quando comincio a calcolare questo termine?”
Eh, buona domanda.
La legge ci dice che “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” (art. 2935 codice civile).
Nella maggior parte dei casi, il collegamento tra il fatto (diagnosi, terapia, intervento etc.) e l’evento dannoso è evidente, noto e conoscibile fin dal suo primo manifestarsi. In questi casi, nessun problema, da quando avrò una prima certificazione della nuova patologia oppure dell’aggravamento di una situazione preesistente, da quel momento cominceranno a decorrere i tempi della prescrizione.
Il problema si pone con riferimento alle patologie definite “lungolatenti” (es. infezioni contratte in ospedale per contagio da trasfusioni di sangue infetto), patologie cioè che impiegano anche diversi anni per manifestarsi.
In questi casi la Corte di Cassazione ha stabilito il seguente principio: l’individuazione del momento iniziale del decorso del termine di prescrizione nei casi di patologia lungolatente non coincide con la semplice conoscibilità soggettiva da parte del danneggiato, ma deve essere saldamente ancorato a due parametri obiettivi e cioè all’ordinaria diligenza con la quale il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere la conoscibilità della patologia ed al livello delle conoscenze scientifiche dell’epoca che lo avrebbero posto in condizione di risalire alla causa della patologia.
C’è, infine, da valutare come agisce la prescrizione per i familiari, laddove siano essi a fare richiesta dei danni propri e “riflessi” subiti per la lesione oppure per la morte che ha colpito il proprio familiare. Spettano ai familiari:
– iure hereditatis: i danni subiti dal parente deceduto che vengono acquisiti dai parenti superstiti in via ereditaria (invalidità temporanea/permanente, danno “catastrofale”) e
– iure proprio: i danni che subiscono in proprio i parenti superstiti come conseguenza delle lesioni o del decesso del parente (danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale).
Se i danni iure hereditatis si prescrivono in 10 anni, i danni iure proprio, collocandosi nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, sono soggetti a prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2947 c.c.).
2. Prescrizione di 5 anni
In base ad una interpretazione prudente della Legge “Balduzzi”, qualora un paziente abbia subito un danno all’interno di una struttura ospedaliera e voglia fare richiesta di risarcimento ad un medico o sanitario in particolare, allora il termine di prescrizione sarà di 5 anni (art. 2947 codice civile). In questo caso, infatti, si ritiene che il rapporto tra paziente e medico oppure sanitario che ha provocato il danno NON è inquadrabile nell’ambito di un rapporto contrattuale, bensì extra-contrattuale.
Suggerimenti pratici
Interrompi la prescrizione!
Ai sensi dell’art. 2945, comma primo, codice civile, attraverso un atto interruttivo inizia un nuovo periodo di prescrizione, ciò vuol dire guadagnare nuovamente tempo: altri 10 oppure altri 5 anni a seconda dei casi che ti ho mostrato.
Cosa si intende per atto interruttivo?
Basta una semplice lettera raccomandata a/r con la richiesta dei danni, motivata brevemente con le ragioni per cui si richiedono tali danni e, se proprio vuoi esagerare, con la dicitura che “la lettera viene inviata anche ai fini di interrompere la prescrizione”.
Ora che hai capito quanto tempo hai a disposizione ed ora che hai capito che puoi trovare il giusto risarcimento anche per quello che ti è successo anni fa, non aspettare oltre, non rimandare ancora, il tempo passa e con il passare del tempo passano anche le occasioni.
Cogli l’occasione, puoi contattarmi ORA per avere una consulenza GRATUITA per scoprire se hai diritto ad un risarcimento!
Alla prossima
Avvocato grazie per le due precisazioni, in breve io nel 2010 ho avuto un problema,una mattina di agosto del suddetto anno ero in servizio sul furgone blindato ed nell’aprire una cassaforte lo sportello mi volpi sul ginocchio sinistro provocando un dolore atroce,i colleghi manno portato in hospedale a Roma dove l’ortopedico di turno mi riscontrò dopo le radiografie una rottura dei collaterali interni ed esterni con interessamento del menisco,avvocato mi diede semplicemente 10 giorni di riposo assoluto ed una semplice pasticca per il dolore con l’applicazione del ghiaccio sul ginocchio,senza dilungarmi se io non andavo in ospedale per farmi rivedere rischiano di morire perché l’ortopedico non mi diede l’eparina mi venne una trombosi acuta alle vens chiamata poplitea 30 cm della vena occlusa mi ritrovo dopo tutti questi anni la gamba sinistra dal ginocchio in giù completamente nera possibile che io non possa chiedere un risarcimento al suddetto hospedale? La ringrazio per la sua disponibilità
salve, grazie per aver condiviso la sua storia.
le ho mandato una mail….
Buongiorno,
per il risarcimento del danno patito iure proprio da un congiunto della vittima di malasanità il termine di prescrizione è di 10 o di 5 anni?
grazie
Lisa
salve, la responsabilità della struttura sanitaria è qualificata come contrattuale, ancorché fondata sul “contatto sociale”, e tale qualificazione non cambia nei confronti degli eredi. sicché la prescrizione è decennale. saluti
Da oltre 8 anni in causa per malasanità che ha causato invalidità riconosciuta 100% . Si rischia anche in questo caso la prescrizione ?
Salve Maurizio, può stare tranquillo. In base alla disciplina codicistica ovvero ai sensi dell’art. 2945 del codice civile, norma che disciplina gli effetti e la durata dell’interruzione, la proposizione della domanda giudiziale ha efficacia interruttiva della prescrizione che si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.