In questo articolo ti parlerò del secondo strumento processuale che può velocizzare il tuo risarcimento dei danni: il Procedimento sommario di cognizione.
Introdotto dal Legislatore nel 2009, mediante l’inserimento nel codice di procedura civile degli articoli 702-bis, 702-ter e 702-quater, questo procedimento speciale, come dice anche il nome, è caratterizzato dalla “sommarietà”, dal fatto cioè di essere più snello e semplificato rispetto al normale processo di cognizione che, come ti ho già illustrato nel precedente articolo, è piuttosto lungo e scandito da diverse e rigide fasi.
Così come chiarito dal Tribunale Civile di Roma, con il Protocollo sul procedimento sommario di cognizione del 2010, la “sommarietà” riguarda sostanzialmente la fase istruttoria della causa, che diventa semplificata e deformalizzata.
Infatti, rispetto alle rigide forme con cui vengono acquisite le prove nel processo ordinario di cognizione, nell’ambito del Procedimento sommario di cognizione il Giudice, con maggiore potere di direzione, può acquisire le prove nel modo che ritiene più opportuno, in modo semplificato e celere, ma sempre nel rispetto del contraddittorio delle parti si intende.
Bisogna chiarire però una cosa. Se è vero che qualunque controversia, indipendentemente dal suo valore, può essere risolta attraverso il procedimento in commento, è altrettanto vero che tale procedimento si adatta solamente a quelle cause che non necessitano di una fase istruttoria complessa e articolata.
La sommarietà della fase istruttoria non si valuta, infatti, con riferimento all’oggetto della domanda, quanto, piuttosto, in relazione alle prove necessarie per la decisione, sulla base delle difese assunte dalle parti.
Il procedimento sommario di cognizione può essere, quindi, utilizzato nei casi in cui:
- la decisione dipende sostanzialmente dalla soluzione di questioni di diritto;
- i fatti di causa non sono oggetto di contestazione;
- la causa è documentale (cioè le prove necessarie per la decisione sono rappresentate da documenti già in possesso del danneggiato);
- la prova può essere raggiunta mediante presunzioni;
- l’attività istruttoria può esaurirsi in tempi brevi (prove testimoniali con pochi capitoli e pochi testimoni);
- la consulenza tecnica d’ufficio, se necessaria, non deve apparire lunga, né complessa.
Sempre parlando di pratica, detto brevemente, il procedimento funziona così:
- la domanda si introduce con il deposito del ricorso in Tribunale;
- il Giudice, designato dal Presidente del Tribunale, fissa con decreto l’udienza di comparizione ed assegna al convenuto il termine per la sua costituzione;
- l’attore provvede alla notifica del ricorso e del decreto entro il termine di trenta giorni dalla data fissata per la costituzione del convenuto;
- il convenuto si costituisce in giudizio depositando la comparsa di risposta presso la cancelleria, entro il termine fissato dal giudice.
Il procedimento sommario di cognizione può concludersi in tre modi:
- con una ordinanza non impugnabile in rito, qualora venga accertata l’assenza di uno dei presupposti specifici per vedere esaminata la domanda nelle forme del sommario;
- con un’ordinanza che, decidendo il merito della controversia, accoglie o respinge il ricorso del danneggiato.
- con una ordinanza con cui il Giudice, qualora ritenga che l’istruzione della causa sia lunga e complessa e quindi non idonea ad essere trattata col rito sommaria, ordina il mutamento del procedimento da sommario ad ordinario.
Se i primi due punti sono piuttosto chiari, il terzo merita di essere approfondito.
Ti ho detto sopra che il procedimento sommario di cognizione si adatta solamente a quelle cause che non necessitano di una fase istruttoria complessa e articolata.
Il Giudice, quindi, in prima udienza, valuterà se, nel caso concreto, la causa appare semplice sul piano istruttorio oppure richiede accertamenti complessi, numerosi o comunque di lunga indagine.
Solo se la causa si presta ad essere decisa sommariamente il Giudice andrà avanti con la procedura in esame.
Se, invece, la causa non appare semplice sul piano istruttorio il Giudice muterà il procedimento facendolo proseguire nelle forme ordinarie.
Se nella teoria sembra facile la soluzione, nella pratica giudiziaria le cose sono un po’ diverse. Infatti, a ben vedere, il Giudice conserva un certo potere discrezionale nello stabilire se proseguire il procedimento sommario oppure convertirlo in ordinario e questo perché, come purtroppo accade, il legislatore non ha esplicitato i criteri necessari ad orientare le scelte del Giudice.
A questo punto ti starai, forse, domandando come possono tornarti utili le informazioni che ti ho dato. E io ti rispondo, sono qui per questo.
Ebbene, nell’ambito della responsabilità sanitaria e medica, salvi casi particolari, tutta la fase istruttoria si risolve sostanzialmente con il ricorso alla consulenza tecnica. Allora, perché fare tutto un giudizio ordinario, lungo e ricco di fasi, se a me interessa avere solamente una consulenza tecnica, cioè l’unica prova che serve al Giudice per stabilire se c’è o meno la responsabilità della struttura sanitaria o del medico?
Ma attenzione, ti ripeto, il procedimento sommario di cognizione si adatta solamente a quelle cause che non necessitano di una fase istruttoria complessa e articolata. Quindi anche la consulenza tecnica non deve apparire lunga e complessa.
Ecco che quando ricevo una persona che mi riferisce di aver subito un danno, oltre agli accertamenti medico legali preliminari, poi mi pongo sempre la seguente domanda: la causa può essere istruita in modo sommario o ha bisogno di una istruzione più lunga e complessa?
Se devi essere risarcito e vuoi essere risarcito velocemente, allora presentami il tuo caso.
Alla prossima…
La giustizia in Italia è disastrosa , sto aspettando da due anni che il giudice vada in sentenza , ma possibile che non vi sia un responsabile di questo disastro