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Malasanità: quali sono i danni risarcibili

Sei stato vittima di uno dei casi di malasanità che ho elencato in via esemplificativa qui? In questo articolo scoprirai quali sono i danni risarcibili che ti spettano.

Dopo aver subito una lesione per colpa di un errore medico, sorge subito la domanda “a quali danni ho diritto”?. Beh, chiaramente ciò dipende sia dalla gravità del danno subito, sia dalle conseguenze negative, personali o patrimoniali, che in concreto hai avuto e avrai nel proseguimento della tua vita.

Ma prima di entrare nel vivo dell’articolo, permettimi una parentesi. Oggigiorno sento parlare di risarcimento danni sempre più a sproposito: la gente reclama presunti “danni morali”, i media raccontano tante storie di malasanità e i consulenti legali promettono mari e monti pur di ricevere incarichi professionali.

Il risultato di tutto questo è che chi ha subito un danno ingiusto ha informazioni approssimative se non addirittura errate, non sa cosa pensare e non sa di chi fidarsi, con la conseguenza che le aspettative si trasformano in delusione.

Ecco, quindi, che ho pensato di scrivere questo breve articolo introduttivo per farti comprendere davvero quali tipologie di danno vengono in rilievo nel campo della responsabilità medica e sanitaria. Dopo averlo letto, sarai comunque in grado di rispondere da solo alla domanda: “a quale risarcimento posso avere diritto”.Ti basterà, infatti, capire se le tipologie di danno, che elencherò tra poco, possono adattarsi al tuo caso concreto.

Sempre per evitare di parlare a sproposito, devo porre alla tua attenzione un’altra considerazione: bada bene che, in linea di massima e fatte salve alcune eccezioni per casi particolari, è possibile richiedere il risarcimento per una lesione subita SOLO se è possibile dimostrare le conseguenze dannose che si sono sofferte o che si soffriranno. Quindi niente proclami o rivendicazioni a sproposito, conta ciò che si può provare!

Caso di Malasanità —-> Lesione di un interesse giuridico protetto —-> Conseguenze Dannose —-> Risarcimento

Ok, cominciamo.

MALASANITÀ: I DANNI RISARCIBILI

La prima cosa che devi sapere è che i danni risarcibili si suddividono in due grandi categorie: i danni patrimoniali e i danni non patrimoniali.

I DANNI PATRIMONIALI

I danni patrimoniali, ai sensi dell’art. 1223 codice civile, consistono in una perdita economica subita (cosiddetto “danno emergente“) oppure in un mancato guadagno (cosiddetto “lucro cessante“) che sono conseguenza, in modo immediato e diretto, del fatto illecito (caso di malasanità) che ha prodotto la lesione.

Nota subito la parte finale dell’art. 1223 codice civile. Attenzione perché solamente i danni che sono conseguenza diretta e immediata del fatto illecito potranno essere risarciti.

Vediamo ora, in concreto, di che danni stiamo parlando.

Esempi di danno emergente sono le spese sostenute per le cure mediche, le spese per i consulenti (medico-legale e avvocato), le spese per acquisti di beni utili e necessari (purché non eccessivi), le spese funerarie in caso di morte del familiare.

Ricorda quello che ti ho detto sopra, tali spese devono essere documentate per poterne richiedere il risarcimento, quindi richiedi e conserva scontrini e fatture!

Per quanto riguarda il danno da lucro cessante, rientrano in tale categoria:

  • il danno patrimoniale da invalidità temporanea, che si verifica quando la vittima della lesione, a causa di essa, deve momentaneamente rinunciare all’attività produttiva del proprio reddito oppure deve tollerarne una riduzione. Diverse saranno le conseguenze per il lavoratore dipendente rispetto al lavoratore autonomo;
  • il danno patrimoniale da (definitiva) riduzione o perdita della capacità di guadagno, che si verifica quando le lesioni riportate dalla vittima sono tali che la propria integrità psico-fisica ne rimane permanentemente danneggiata e a causa di ciò anche la capacità, attuale e futura, di produrre reddito viene definitivamente compromessa;
  • in caso di morte, si avrà diritto al risarcimento per la perdita delle “utilità” economiche che i familiari erano soliti percepire o che avrebbero percepito in futuro (es. quota del reddito personale o della pensione che la vittima destinava o avrebbe destinato alla famiglia).

Sotto il profilo della prova, per dimostrare l’effettività di questa tipologia di danno occorrerà (almeno per il soggetto produttore di reddito, vedremo come per il disoccupato, il minore o la casalinga il discorso è diverso) mettere insieme e valutare – a seconda che si tratti di lavoratore dipendente o autonomo o imprenditore – le buste paga o i CUD o i bilanci o le fatture relative sia al periodo precedente che a quello successivo alla lesione e confrontare i numeri.

Laddove vi sarà una differenza apprezzabile tra quanto si guadagnava prima della lesione e quanto si guadagna dopo la lesione, allora tale differenza, secondo diverse formule matematiche applicabili, potrà rilevare come danno patrimoniale da lucro cessante e potrà essere oggetto di risarcimento.

I DANNI NON PATRIMONIALI

La categoria del danno non patrimoniale, che trova il suo fondamento nell’art. 2059 codice civile e nella sua interpretazione datane recentemente dalla Suprema Corte di Cassazione a partire dalla fondamentale sentenza n° 26972/2008, si riferisce ad ipotesi di lesione di interessi inerenti alla persona, non connotati da immediata rilevanza economica, ma pur sempre monetizzabili.

In particolare, il danno non patrimoniale ricorre:

  • quando il danno scaturisce da un fatto che costituisce reato;
  • quando tale danno è previsto da norme di legge specifiche;
  • quando vi è stata una lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione.

Detto ciò vediamo in concreto quali tipologie di danno sono ricompresi nel danno non patrimoniale.

Devi pensare, infatti, al danno non patrimoniale come ad un grande “contenitore” all’interno del quale, a seconda delle conseguenze derivanti dalla lesione, si concretizzano diverse tipologie di danno risarcibili.

Infatti, gli interessi che possono essere lesi dall’illecito altrui variano da individuo ad individuo, anche a seconda del genere di vita condotto dalla vittima prima dell’evento dannoso.

Il Giudice avrà, quindi, l’obbligo di tenere conto di tutte le concrete conseguenze che il danno ha avuto sulla persona. Per fare ciò, il Giudice dovrà giungere alla quantificazione del risarcimento dovuto attraverso due fasi.

In primo luogo, dovrà scegliere un parametro standard, che consenta di garantire l’uniformità pecuniaria di base, cioè liquidare in modo tendenzialmente analogo casi analoghi. Tale fase ha lo scopo di risarcire le ripercussioni negative dell’illecito su quelle che sono le attività comuni alla generalità delle persone. Praticamente il Giudice, in questa prima fase applicherà delle tabelle di liquidazione del danno biologico in uso al Tribunale (quasi in tutta Italia, eccetto Roma e poche altre città, trovano applicazione le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano).

In una seconda fase, il Giudice dovrà provvedere all’adeguamento al caso concreto del parametro standard. Dovrà cioè procedere a quella che viene definita “personalizzazione” del risarcimento, che consiste nel variare l’importo ottenuto attraverso la liquidazione standard, tenendo conto delle ripercussioni dell’illecito sulle attività realizzatrici della persona umana che non sono comuni alla generalità dei consociati, ma che sono invece proprie del singolo individuo danneggiato.

Vediamo ora le tipologie di danno più ricorrenti.

DANNO BIOLOGICO

In base alla nozione che ha avuto riconoscimento normativo (art. 148 D. Lgs. n. 209/2005), “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.

Per la liquidazione di tale danno si utilizzeranno le Tabelle risarcitorie di cui ti ho parlato prima. La liquidazione avverrà in base alle risultanze della consulenza medico-legale ed in particolare considerando la percentuale di invalidità riscontrata e l’età della persona danneggiata.

DANNO MORALE

Il danno morale descrive un tipo di pregiudizio di natura interna del soggetto, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal fatto illecito in sé considerata.

La liquidazione di tale danno viene di norma effettuata dal Giudice secondo ciò che viene definita “valutazione equitativa” (art. 1226 codice civile), dal momento che, da una parte, non esistono norme di legge per la sua quantificazione e, dall’altra, il danno, proprio per la sua natura interiore, è impossibile da quantificare in modo oggettivo.

In pratica, laddove verrà riscontrato in concreto tale danno, esso verrà risarcito aumentando percentualmente il danno biologico precedentemente stabilito (ricorda la fase due della liquidazione: “personalizzazione”).

DANNO ESISTENZIALE

Viene definito come il pregiudizio (di natura non emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) subito dal soggetto, capace di alterare le sue abitudini e le sue relazionali sociali, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.

DANNO DA CENESTESI LAVORATIVA

Il danno da lesione della “cenestesi lavorativa” consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell’attività lavorativa che, pur non incidenti sul reddito della persona offesa, comportino un maggior sforzo per compiere le stesse attività svolte prima del sinistro o quelle prevedibili per il futuro. Questa danno ricorre quando la lesione fisica coinvolge in particolare la mobilità degli arti.

DANNO DA LESIONE DEL RAPPORTO PARENTALE

In caso di morte della vittima di malasanità, è riconosciuto, in favore dei familiari superstiti, la risarcibilità del danno subìto a seguito della morte del congiunto.

Si ritiene, infatti, che la perdita del rapporto parentale dia luogo alla lesione di un interesse costituzionalmente protetto, attinente all’intangibile sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia, nonché all’inviolabile libertà di piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana all’interno della famiglia.

Bene, è stato un articolo un po’ lungo ma credo che ne sia valsa la pena e mi auguro di essere stato sufficientemente chiaro e che tu ora abbia più chiaro il problema della risarcibilità effettiva dei danni.

PS Per ogni eventuale dubbio o chiarimento non esitare a contattarmi. Alla prossima.


Se non sei sicuro che il tuo sia un caso di malasanità, contattami per una valutazione gratuita.

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