Non sei guarito o magari le tue condizioni sono addirittura peggiorate? Vuoi sapere se il medico curante è stato colpevolmente inadempiente e se puoi chiedere il risarcimento dei danni? Continua a leggere, tra alcuni minuti tutto ti sarà più chiaro.
Come è noto, il medico ha il dovere di curare il malato nel modo migliore possibile, utilizzando le conoscenze e le tecniche più aggiornate ed adeguate al caso clinico che gli si presenta.
Purtroppo però, non sempre il risultato sperato dal paziente viene raggiunto.
Quindi è lecito domandarsi come regolarsi quando il risultato della guarigione non si è verificato oppure quando la patologia di cui si chiedeva la cura si è aggravata oppure, ancora, quando, in conseguenza delle cure ricevute, si è addirittura verificata l’insorgenza di una nuova patologia.
La risposta a queste domande è chiaramente complessa e non univoca. Ma possiamo intanto partire con la soluzione di massima che offre la Corte di Cassazione, la quale ha precisato che l’inadempimento del medico e la sua conseguente responsabilità per i danni causati al paziente non può essere desunto solamente dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal paziente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell’attività professionale (Cass. Civ., n° 23918/06 e n° 8826/2007).
Cosa vuol dire? Quando la Corte parla di “doveri inerenti allo svolgimento dell’attività professionale”, ci dice che per poter ritenere inadempiente ed in colpa il medico bisogna innanzitutto valutare se egli ha agito o meno in modo diligente.
Se è vero che al paziente non può essere sempre garantito il risultato della guarigione, è anche vero che al paziente va sempre e comunque garantito un diverso risultato, cioè il fatto che il medico adotti un comportamento diligente; che egli, nell’esecuzione della prestazione medica, metta in campo tutte le sue conoscenze, le sue capacità, la sua esperienza e la sua attenzione per tentare di guarire il paziente.
Il concetto di diligenza è previsto, con riferimento alla professione medica, dall’art. 1176, secondo comma, codice civile il quale recita: “nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”.
Ma che cosa è, praticamente, la diligenza?
Devi pensare alla diligenza come ad un metro di misura oggettivo del comportamento che deve essere tenuto dal medico; una sorta di modello ideale di comportamento che egli deve seguire.
Cerco di essere più chiaro con un esempio. Immaginiamo come dovrebbe essere, quali caratteristiche dovrebbe avere, il medico chirurgo ideale: dovrebbe essere tecnicamente capace, dovrebbe tenersi aggiornato sulle novità in tema diagnostico, terapeutico e di tecnica chirurgica, frequentando convegni e studiando le ricerche più recenti, dovrebbe conoscere le regole dell’arte medica generali e specifiche della propria specializzazione, dovrebbe conoscere le linee guida e i protocolli medici, dovrebbe essere attento, scrupoloso e coscienzioso.
Ebbene, il medico è diligente se corrisponde a tutte le caratteristiche sopra elencate.
Si deve precisare che il parametro della diligenza non è però fisso e invariabile, ma deve invece essere valutato in concreto in base alla tipologia e alla specializzazione del medico di volta in volta considerato.
La diligenza richiesta ad un medico generico sarà, infatti, diversa e minore rispetto a quella richiesta ad un medico specialista. E ancora, poiché esistono diverse specializzazioni mediche, la diligenza richiesta al medico chirurgo sarà diversa da quella richiesta al medico radiologo oppure al medico odontoiatra etc.. Per ognuno di essi ci sarà uno standard specifico di diligenza collegato allo specifico settore di competenza. Esisterà, quindi, il modello di chirurgo ideale, di oculista ideale, di urologo ideale, di ginecologo ideale etc etc..
Magari ora starai pensando che la spiegazione che ti ho dato è piuttosto vaga. Ti starai domando “ma esistono degli indici per capire se il medico si è comportato diligentemente oppure se il suo comportamento è inadempiente e in colpa?
Cerchiamo di restringere il campo. A tal fine, è utile fare ricorso agli indici della colpa utilizzati nel diritto penale che sono: negligenza, imprudenza e imperizia.
- Negligenza: consiste nella trascuratezza, disattenzione, dimenticanza, svogliatezza, superficialità cioè comportamenti passivi che si traducono in una omissione di determinate precauzioni;
- Imprudenza: consiste in avventatezza, ingiustificata fretta o ritardo, mancata adozione o violazione di cautele indicate dalla comune prudenza, insufficiente ponderazione delle proprie capacità;
- Imperizia: consiste in una preparazione insufficiente, in assenza del livello minimo di cognizione tecnica, cultura, esperienza e capacità professionale indispensabili per l’esercizio della professione medica.
Quando il comportamento del medico è connotato da uno o più di questi indici allora si potrà affermare con certezza che il medico versa in colpa e, quindi, è stato inadempiente. L’accertamento dell’inadempimento ti darà la certezza di poter ottenere il risarcimento dei danni.
Immagino, a questo punto, ti starai domando “avvocato, ma allora se il medico ha svolto la propria attività professionale in modo diligente e senza indici di colpa non può considerarsi mai inadempiente e colpevole, anche se io non ho conseguito il risultato sperato?”.
La risposta non è così netta e scontata. Devi sapere che c’è ancora una precisazione da fare. Le prestazioni mediche si possono suddividere in:
- prestazioni di facile esecuzione: quelle cioè che non richiedono una particolare abilità, essendo sufficiente una preparazione professionale ordinaria; che sono caratterizzate da un minimo rischio di esito negativo. Tali prestazioni vengono anche definite di routine;
- prestazioni di difficile esecuzione: quelle che implicano la soluzione di problemi tecnici nuovi o di speciale difficoltà; che richiedono notevole abilità; che implicano un largo margine di rischio perchè coinvolgono casi clinici non ancora adeguatamente studiati o sperimentati oppure perchè sono state fatte oggetto di sistemi diagnostici, terapeutici e di tecnica chirurgica diversi e incompatibili tra loro.
Orbene, i progressi della scienza medica sono tali che oggigiorno, per certe patologie, l’applicazione delle regole dell’arte medica garantisce il risultato.
Per le prestazioni di facile esecuzione il risultato della guarigione clinica deve oggi ritenersi garantito, fatta salva solamente l’ipotesi di sopravvenienza di “complicanze” imprevedibili.
Quindi, rispondo alla tua domanda. Il medico deve ritenersi inadempiente se, nell’ambito di una prestazione di facile esecuzione ovvero routinaria, il risultato non è stato raggiunto perché ciò implica la violazione ovvero il mancato rispetto delle regole dell’arte medica, fatta salva solamente l’ipotesi di sopravvenienza di “complicanze” imprevedibili.
Per le prestazioni di difficile esecuzione, il discorso è più articolato. Proprio perché si tratta di prestazioni di speciale difficoltà, la legge prevede, all’art. 2236 codice civile, che il medico risponde dei danni solamente nei casi di imperizia caratterizzati da dolo o colpa grave. Quindi la responsabilità è esclusa nei casi di imperizia caratterizzata da colpa lieve. Il medico, inoltre, risponderà sempre nei casi di negligenza e imprudenza, valendo la regola dell’art. 1176, comma secondo, codice civile.
Come può esserti di aiuto questo articolo? Alcune considerazioni pratiche conclusive.
Oggi hai capito che, prima di intentare una causa nei confronti del medico o della struttura sanitaria, vanno fatte alcune valutazioni preliminari (valutazioni preliminari che ovviamente io utilizzo nella mia lunga checklist di analisi dei casi):
- la prima valutazione: chiarire se il medico ha usato o meno la diligenza a lui richiesta nel caso di specie; se ha rispettato le regole dell’arte medica e se non sia incorso in ipotesi di imperizia, negligenza e imprudenza.
- la seconda valutazione: chiarire se la prestazione sanitaria svolta dal medico deve considerarsi di facile o di difficile esecuzione; abbiamo chiarito come la responsabilità del medico cambia a seconda che si tratti di una o dell’altra categoria.
- la terza valutazione: (questa per la verità l’ho solamente introdotta quando ho parlato delle prestazioni di facile esecuzione, a breve ne farò un articolo completo) chiarire se la eventuale “complicanza” insorta successivamente alla prestazione medica può considerarsi imprevedibile oppure no.
Se hai bisogno di una guida qualificata e vuoi sottopormi il tuo caso, contattami!
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