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Risarcimento dei danni per contagio da sangue infetto

In questo articolo ti parlerò di come ottenere il risarcimento dei danni da contagio di sangue infetto.

La Legge n. 210/92 prevede un indennizzo da parte dello Stato a tutti coloro che hanno contratto patologie di carattere irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue o suoi componenti, e somministrazione di emoderivati.

L’indennizzo ha carattere assistenziale e non risarcitorio, nel senso che è elargito al danneggiato per spirito di solidarietà al fine di aiutarlo ad affrontare le spese e le difficoltà quotidiane dovute alla limitazione psico-fisica derivante dalla patologia contratta.

Proprio perché assolve ad uno spirito assistenziale, la misura dell’indennizzo stabilito dalla Legge n. 210/92 non è adeguata alla gravità dei danni che in genere patisce chi viene contagiato, ecco perché è preferibile ricorrere alla Magistratura per ottenere l’integrale risarcimento dei danni per contagio da sangue infetto (il danno biologico, il danno morale, l’eventuale danno patrimoniale  etc.) .

Dopo le due importanti sentenze della Corte Costituzionale n. 423/2000 e del Tribunale di Roma del 4-15 giugno 2001, è, infatti, pacifica la possibilità per il danneggiato di richiedere sia il risarcimento del danno, sia l’indennità ai sensi della Legge 210/1992.

Ma perdere tempo con i ricorsi amministrativi mi sembra inutile quando poi l’indennizzo corrisposto al danneggiato ai sensi della Legge 210/1992 sarà comunque integralmente scomputato dalle somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno. Tale meccanismo di scomputo  viene praticato al fine di evitare che il Ministero della Salute paghi due volte per il medesimo fatto lesivo.

La richiesta giudiziale di risarcimento dei danni per contagio da sangue infetto va svolta contro il Ministero della Salute, considerato civilmente responsabile ai sensi dell’art. 2043 c.c., nonché contro la struttura Ospedaliera presso cui è stata effettuata la trasfusione, considerata civilmente responsabile ai sensi dell’art. 1218 c.c.. Può essere svolta anche contro la Casa Farmaceutica nel caso si tratti di emoderivati.

Il Ministero della salute è, infatti, tenuto ad esercitare un’attività di controllo e di vigilanza in ordine (anche) alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell’uso degli emoderivati, e risponde ex art. 2043 c.c., per omessa vigilanza, dei danni conseguenti ad epatite e ad infezione da HIV contratte da soggetti emotrasfusi.

Anche dopo il trasferimento di competenze in materia sanitaria alle Regioni e dopo l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale il Ministero della Salute ha mantenuto una posizione preminente nell’organizzazione del sistema della raccolta, conservazione e distribuzione del sangue e nella produzione e commercializzazione degli emoderivati. Il Ministero della Salute è, infatti, tenuto ad emanare tutte le prescrizioni tecniche necessarie ad impedire la diffusione o trasmissione di patologie (nella specie virali) collegate all’uso in medicina del sangue umano e dei suoi derivati e specificamente al servizio trasfusionale effettuato in sede ospedaliera, nonché ad organizzare ed eseguire la vigilanza (anche periodica o a campione) ed i necessari controlli sulla corretta e regolare applicazione delle metodiche da parte degli operatori sanitari e dei Centri trasfusionali.

La Struttura sanitaria risponde invece a titolo contrattuale dei danni patiti dal danneggiato: per fatto proprio, ai sensi dell’art. 1218 c.c., ove tali danni siano dipesi dall’inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ai sensi dell’art. 1228 c.c., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui essa si avvale.

La responsabilità civile del Ministero è configurabile solo per quelle infezioni (epatite B, AIDS ed epatite C) sorte successivamente al momento in cui la scienza medica ha raggiunto le necessarie conoscenze sulle predette infezioni. La Corte di Cassazione, con la sentenza n° 581/2008, ha precisato che non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico evento lesivo, cioè la lesione dell’integrità fisica (essenzialmente del fegato), per cui unico è il nesso causale: trasfusione con sangue infetto > contagio infettivo > lesione dell’integrità.

Pertanto, già a partire dalla data di conoscenza dell’epatite B (1978) sussiste la responsabilità del Ministero anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo dell’integrità fisica da virus veicolati dal sangue infetto, che il Ministero non aveva controllato, come pure era obbligato per legge.

Il diritto ad esercitare l’azione giudiziaria volta al risarcimento dei danni per contagio da sangue infetto decorre dal momento in cui l’emotrasfuso comprende e ricollega, secondo l’ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche dell’epoca, che la sua patologia è stata contratta a seguito di trasfusione.

Poiché in caso di infezioni a seguito di trasfusioni con sangue infetto si configurano i reati di lesioni colpose o di omicidio colposo, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni per contagio da sangue infetto nei confronti del Ministero della Salute è quinquennale, salvo che il trasfuso muoia; in tale ipotesi il termine di prescrizione del diritto degli eredi al risarcimento dei danni è decennale. 

Nei confronti della Struttura Sanitaria la prescrizione è sempre e comunque decennale in virtù del rapporto contrattuale, da “contatto sociale”, che lega il danneggiato alla struttura stessa.

SUGGERIMENTI PRATICI

Per poter valutare e stabilire con ragionevole probabilità che tu sia stato contagiato a seguito di una trasfusione è necessario reperire la documentazione sanitaria da cui possa evincersi che prima di tale trasfusione il tuo quadro enzimatico epatico fosse di assoluta normalità.

È necessario, quindi, avere:

  • la cartella clinica del ricovero dove sono avvenute le trasfusioni;
  • la cartella clinica del ricovero ovvero la certificazione mediante esami in cui, per la prima volta, è risultata la positività per la patologia derivante dal contagio;
  • ogni altro documento sanitario utile a dimostrare la negatività prima delle trasfusioni.

Se ti vuoi sapere sei stato contagiato ed hai diritto a chiedere il giusto risarcimento non esitare a contattarmi!


Se non sei sicuro che il tuo sia un caso di malasanità, contattami per una valutazione gratuita.

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