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Risarcimento danni dalla ASL per gli errori del medico di base

Da oggi è possibile ottenere il risarcimento danni dalla ASL per gli errori commessi dal medico di base (o pediatra) per le prestazioni mediche coperte dal Servizio Sanitario Nazionale.

Questo in estrema sintesi il principio di diritto affermato per la prima volta dalla Corte di Cassazione civile con la recentissima sentenza n° 6243/2015.

Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione

In un giorno del 1997, il sig. Tizio, accusando un dolore che dalla testa si irradiava alla parte sinistra del corpo, contattava il proprio medico di famiglia. Il medico, rintracciato solo in serata, assicurava che sarebbe passato in visita il mattino seguente. In realtà, il medico si recava in visita solo nel pomeriggio e, visitato il sig. Tizio, si limitava a prescrivergli un tranquillante, sostenendo che il malore fosse provocato da semplice stress.

Purtroppo durante la notte il sig. Tizio perdeva conoscenza e veniva trasportato subito in Ospedale. La Tac evidenziava una ischemia cerebrale. Il sig. Tizio nonostante 4 anni di ricoveri e di cure riabilitative non si ristabilì mai, morendo poco dopo.

Prima di morire, però, il sig. Tizio e sua moglie si rivolgevano al Tribunale per ottenere un risarcimento danni dalla ASL e dal medico di famiglia. Il Tribunale di Torino, sezione distaccata di Chivasso, accoglieva le loro richieste condannando sia il medico di famiglia che la ASL.

In secondo grado di giudizio, però, la Corte d’Appello di Torino, accogliendo le argomentazioni della ASL, confermava la condanna solamente del medico di base, assolvendo la ASL. La Corte d’Appello aveva escluso la responsabilità della ASL in base a 3 argomenti:

  • la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (legge n° 833/1978) non prevedrebbe obblighi in capo alla ASL verso i cittadini;
  • tra la ASL ed il paziente non c’è alcun rapporto; il paziente rivolgendosi al medico di base non instaurerebbe alcun rapporto diretto con la ASL;
  • tra la ASL ed il medico di base non c’è alcun rapporto organico, cioè¨ il medico di base, seppur convenzionato, non sarebbe equiparabile ad un medico dipendente della struttura sanitaria.

I principi chiariti dalla Corte di Cassazione

La questione è stata, da ultimo, portata all’attenzione della Suprema Corte la quale ha smontato tutte le argomentazioni rese dalla Corte d’Appello di Torino e ha chiarito che:

  • l’art. 14, comma terzo, lettera h) della Legge n° 833/1978 stabilisce che l’erogazione di prestazioni curative nei confronti dei cittadini è proprio un compito specifico della ASL e, pertanto, la ASL è tenuta a provvedere all’assistenza medica generica dei cittadini;
  • È irrilevante che non vi sia un rapporto diretto tra cittadino e ASL. La ASL, nell’esercizio delle sue funzioni, si avvale sia di medici dipendenti sia di medici convenzionati. I medici convenzionati rappresentano un modo in cui la ASL si organizza per rendere ai cittadini i servizi di assistenza medica generica. E poiché tali medici sono selezionati e scelti proprio dalla ASL è evidente che la ASL risponde degli errori commessi dal medico di base convenzionato;
  • Vale anche per la ASL quanto disposto dall’art. 1228 codice civile e cioè che il debitore [la ASL] che nell’adempimento dell’obbligazione si vale dell’opera di terzi [i medici convenzionati], risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.

suggerimenti pratici

Ok, chiarito che da oggi la ASL risponde degli errori commessi dal medico di base (o pediatra) e che è, quindi, possibile ottenere il risarcimento danni dalla ASL, alcuni suggerimenti pratici per far sì che la tua richiesta di risarcimento danni proceda fluidamente:

  • per ottenere il risarcimento danni dalla ASL è fondamentale che la richiesta di risarcimento sia indirizzata sia al medico di base che alla ASL di riferimento del medico, ciò anche al fine di interrompere i termini di prescrizione;
  • nella lettera indirizzata alla ASL è importante chiedere se la struttura sanitaria ha una copertura assicurativa e, in caso positivo, averne gli estremi identificativi (inutile dire che l’eventuale presenza di una compagnia assicurativa dà una maggiore garanzia di essere risarciti);
  • dal momento che, nelle cause di responsabilità professionale medica, è obbligatorio tentare una mediazione tra le parti (tentativo che se non viene fatto preclude la possibilità di agire giudiziariamente), è indispensabile “invitare” a mediazione sia il medico che la ASL di riferimento.

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